LEGGE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

25 Settembre 2012, ore 14:56

(ACON) Trieste, 25 set - MPB - L'Aula ha completato l'esame del testo unico di legge per la tutela degli animali da compagnia, approvandolo all'unanimità.

Il provvedimento, che era stato illustrato all'Aula nella seduta del 24 maggio da Novelli (Pdl) e Codega (PD) entrambe relatori di maggioranza, è stato approvato con l'accoglimento di diverse modifiche, non solo di dettaglio o di miglioramento formale, introdotte con numerosi emendamenti, in gran parte firmati da Novelli (Pdl), Razzini (LN) e Venier Romano (UDC). Fra gli emendamenti quello di riscrittura dell'articolo 5 (divieti e prescrizioni); di precisazione dell'articolo 13 su commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali; le modifiche al capitolo delle sanzioni (articolo 33) e a quello sulla concessione di contributi (articolo 35) prevista anche per le associazioni di volontariato.

Una legge che tocca una realtà importante nella vita di molte persone, è stato evidenziato a più riprese. Una famiglia su tre, infatti, possiede un animale da affezione; sono circa 100.000 i gatti di proprietà e 145.000 i cani; altri 1.650 cani sono ospitati nei canili (di cui 7 sanitari e 12 canili rifugio). Numeri che dicono la necessità di un intervento legislativo che superi la legge quadro per la prevenzione del randagismo e l'istituzione dell'anagrafe canina, oramai datata.

E se l'espressione "animali d'affezione" sostituendo quella prima di animali domestici e poi da compagnia, sottolinea il ruolo preminentemente affettivo che essi svolgono nella vita di coloro che li tengono vicini, da rispettare le 5 libertà necessarie per il benessere di un animale: libertà dalla sete e dalla fame; dai disagi fisici e dal dolore; dai traumi e dalle malattie; dalla paura e dallo stress; di esprimere la maggior parte dei propri modelli comportamentali.

La legge modifica il termine di iscrizione all'anagrafe canina e definisce la Banca dati regionale (BDR), introducendo l'obbligo di registrazione entro i due mesi di vita dell'animale; la registrazione deve avvenire comunque prima della sua cessione. I cuccioli possono essere allontanati dalla madre solo a partire dal sessantesimo giorno di vita. È introdotto l'obbligo, per i veterinari, di accertare che l'animale sia provvisto di microchip. È istituita la Banca dati regionale anche per gli animali da compagnia diversi dai cani, con iscrizione obbligatoria nel caso del trasporto al di fuori del territorio nazionale, volontaria negli altri casi.

Alle colonie feline è stato dedicato un articolo specifico con cui si individua il Comune come soggetto responsabile del loro censimento e degli interventi sanitari. Ai Comuni, inoltre, è data facoltà di istituire un elenco di volontari disposti ad accudirli.

Non mancano, poi, articoli specifici per le strutture di ricovero e custodia, e per i negozi. In particolare, è introdotto l'obbligo di rilascio, per ogni animale venduto, di un'autocertificazione da parte del venditore attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.

A tutela di tutti gli animali da compagnia, viene esteso il divieto di cessione a scopo di sperimentazioni o spettacoli, che la legge n. 39/1990 aveva previsto solo per i cani. Gli animali vaganti catturati devono essere immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip e restituiti prontamente al detentore, qualora questo sia identificabile. A questo scopo, i comandi di polizia locale dovranno dotarsi di un dispositivo di lettura di microchip.

Inoltre, per favorire l'affido degli animali abbandonati, è istituito nella BDR un link informatico denominato "Adotta un amico" al quale devono essere registrati gli animali ricoverati presso una struttura di accoglimento pubblica o privata convenzionata. Si istituiscono i centri regionali per la detenzione e il recupero di animali esotici anche pericolosi; si normano metodologie con cui devono avvenire l'addestramento, l'educazione e l'istruzione dell'animale; si impone l'obbligo, per chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente, di prestargli soccorso.

Non da ultimo, si permette ai detentori di cani l'accesso a tutti gli esercizi commerciali della regione, nonché ai locali e agli uffici aperti al pubblico, e si autorizza l'accesso ai cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini.

Buddy … il mio migliore amico

Al via la preparazione della nuova trasmissione di Italia 1 Mediaset, in cui si parla di cani a tutto tondo: dalla salute  agli atti eroici di cui sono capaci tutti i giorni. Farà parte del cast, tra gli altri, anche il cane bagnino Eva, il golden retriever che insieme al suo conduttore Gabriele Scaffai ad agosto salvò un bambino che rischiava di annegare a Baratti.

Condotto da Nicole Pellizzari (Mistero) e affiancata da nomi conosciuti come Rossella Brescia e il Dog Specialist Luca Rossi, sarà articolata in momenti dedicati alle emozioni e altri all’eddestramento, ecc..

Sarà un’altro momento speciale da condividere con tutta la famiglia, per celebrare davvero “il vero amico dell’uomo” e tutti gli attici eroici e l’amore incondizionato di cui solo lui è capace.

 

 

tratto dal sito http://www.cucciolofacile.it/2011/11/19/buddy-il-mio-migliore-amico/

Nasce il dog parking per abbattere lo stress e aumentare la resa dei lavoratori

Pet news - nasce il dog parking per abbattere lo stress e aumentare la resa dei lavoratori Per il benessere dei lavoratori e ai fini di una maggiore produttività la sezione torinese dell'ENPA ha richiesto in questi giorni all'unione degli industriali piemontesi di consentire ai dipendenti delle aziende di portare con sé sul posto di lavoro il proprio animale domestico.
Si tratta di una novità assoluta in Italia nella quale ad oggi vi è un vuoto normativo in tal senso, nonostante in molti altri paesi europei e negli Stati Uniti sia ormai prassi da tempo e leggi specifiche disciplinino la materia.
Salvo casi sporadici e limitati, ad esempio in alcuni uffici pubblici nel comune di Roma, ad oggi la possibilità di portare con sé il proprio cane sul posto di lavoro è consentita solo previ accordi specifici tra lavoratore e azienda mentre ad esempio negli Stati Uniti una ditta su cinque consente e favorisce politiche Dog-Friendly.
La proposta dell'ENPA andrebbe incontro alle esigenze sia delle aziende e dei lavoratori essendo numerosi gli studi che dimostrerebbero la riduzione dello stress a carico dei dipendenti che potrebbero portare con sé il proprio cane, un aumento della produttività e dello spirito di squadra tra colleghi e una drastica diminuzione delle assenze per malattia.
Il Dog Parking è un progetto allo stato embrionale e supportato dall’esperienza concreta americana che da il merito all’ENPA di essersi prodigata per prima per il benessere di padroni e cani in ambito lavorativo.
Qualora la proposta fosse accettata dall’Unione Industriali nei prossimi mesi si passerebbe ad una fase di discussione sulle modalità dell’inserimento dei cani all’interno dei luoghi di lavoro, auspicandoci che l’iniziativa trovi il maggior numero di adesioni possibili e una diffusione a livello nazionale.

Lega Del Cane SezRc
STERILIZZIAMOLI! ( per CANI e GATTI)...tutto quello che volevate sapere sulla sterilizzazione e non avete mai osato chiedere
Premettendo che la sterilizzazione di cani e gatti costituisce la più importante arma di cui noi, come animalisti e protezionisti in primis, disponiamo nella lotta al RANDAGISMO ed al sovrappopolamento di canili e gattili in tutta Italia, considereremo qui soltanto da un punto di vista medico e comportamentale le conseguenze ed i benefici apportati da questa chirurgia preventiva ai nostri animali.
Volutamente dunque tralasceremo l’aspetto psicologico del proprietario, limitandoci a ricordare che ogni animale possiede delle caratteristiche fisiche ed etologiche proprie della sua specie e che volergli cucire addosso quelle umane significa non rispettarlo nella sua diversità, e quindi amarlo di un amore “scorretto”.
Vi si chiede poi, in quanto amanti degli animali, di estendere l’affetto che donate al vostro compagno a 4 zampe anche a quelli meno fortunati di lui.
Considerate quanto bene potreste fare, se un amico vi chiede un cucciolo, indirizzandolo al canile\gattile più vicino (dove ne troverà sicuramente uno bisognoso) invece di promettergliene uno della vostra cagna\gatta!

PER I MASCHI:

- L'intervento:

L’orchiectomia è un intervento rapido, relativamente semplice e solo moderatamente invasivo. Consiste nell’asportazione chirurgica dei testicoli. Si svolge in anestesia generale.

- L'età consigliata:

E’ già possibile a pochi mesi, quando i testicoli hanno completato la discesa nello scroto.

- I tumori:

La castrazione, oltre ad eliminare la possibilità di insorgenza di forme tumorali testicolari responsabili di imponenti alterazioni dello stato generale di salute come i sertoliomi, riduce ad una percentuale insignificante l’insorgenza di tumori prostatici.

- Fisiologia :

Poiché la prostata è sollecitata dagli ormoni testicolari , la sterilizzazione previene anche l’insorgenza di prostatiti e di quadri di iperplasia \ ipertrofia prostatica , spesso associati a sindromi dolorose nel cane adulto, che mostra dolore e difficoltà nella minzione e nella defecazione a causa dell’abnorme ingrossamento dell’organo. Si consideri inoltre che queste patologie costituiscono spesso delle forme pre-tumorali e che comunque spesso si risolvono solamente con una castrazione tardiva in età avanzata (con tutti i relativi rischi anestesiologici di una chirurgia su un animale anziano).

- Sviluppo corporeo:

A proposito della taglia dell’animale, se in passato si è pensato che una sterilizzazione prepubere determinasse un diminuito sviluppo scheletrico, ad oggi studi americani hanno dimostrato che essa non ha influenza sulla taglia finale. Per quanto concerne il peso corporeo, bisogna considerare che il variare dell’equilibrio ormonale dopo la sterilizzazione determina sicuramente, seppur in modo complesso, una modificazione del metabolismo. Tuttavia esso si assesta rapidamente ad un nuovo livello. Pertanto l’aumento di peso del nostro animale è largamente e facilmente contenibile con una alimentazione controllata.

- Comportamento:

Nel gatto di casa la castrazione risolve il problema dell’eliminazione indesiderata di urina dall’odore particolarmente intenso ed acre da parte del maschio intero (“gatto che schizza”).

Nel gatto che vive fuori o che ha accesso all’esterno l’intervento è un valido aiuto nella prevenzione di malattie infettive mortali (come ad esempio l’AIDS felino). Esse vengono infatti trasmesse per via sessuale o attraverso ferite che l’animale si procura durante rituali di combattimento legati alla lotta per il possesso del territorio ed alla conquista della femmina.


Nel cane una sterilizzazione precoce riduce notevolmente l’incidenza di turbe comportamentali nell’adulto, diminuendone l’aggressività. Ciò faciliterà i rapporti del vostro cane con i suoi conspecifici e a voi proprietari la sua gestione in libertà. Tuttavia bisogna ricordare che il comportamento animale non è dettato da una semplice risposta istintuale a stimoli ormonali; il carattere del nostro cane è dato anche da diversi altri fattori come la capacità di apprendere e di ricordare le esperienze vissute. Sarà quindi di fondamentale importanza sterilizzarlo prima che “impari” comportamenti aggressivi legati alla maturità sessuale ed all’istinto di competizione per la femmina, che potrebbe riproporre in seguito come ripetizione di comportamenti appresi.

PER LE FEMMINE:
- L'intervento:

L’ovariectomia e l’ovaristerectomia sono interventi ormai di routine, che consistono nell’asportazione chirurgica delle ovaie ed eventualmente dell’utero. Si svolgono in anestesia generale.

- L'età consigliata:

Già da pochi mesi di vita la cagna e la gatta possono essere sottoposte a sterilizzazione. In età giovanile l’intervento è ben tollerato, rapido e la ripresa post-operatoria è molto veloce.

- I tumori

La sterilizzazione riduce l’incidenza dei tumori mammari nella femmina adulta. Quanto più viene eseguita in giovane età, tanto più si riduce la percentuale di incidenza. Con la sterilizzazione prepuberale (prima del primo calore), o comunque entro il terzo calore, essa si riduce praticamente a zero, ne è infatti considerata l’unica terapia preventiva! Ovviamente, con l’asportazione delle ovaie si elimina anche la possibilità di sviluppo di carcinoma ovarico e di altri tumori dell’organo.

- Fisiologia:

La femmina sterilizzata non va più in calore. Per questo motivo il rischio di endometriti e di piometra (una grave infezione dell’utero) è praticamente inesistente, non essendo l’organo più sottoposto alle imponenti cicliche variazioni morfo-funzionali legate al ciclo estrale, predisponenti a questa patologia.

- Sviluppo corporeo:

A proposito della taglia dell’animale, se in passato si è pensato che una sterilizzazione prepubere determinasse un diminuito sviluppo scheletrico, ad oggi studi americani hanno dimostrato che essa non ha influenza sulla taglia finale. Per quanto concerne il peso corporeo, bisogna considerare che il variare dell’equilibrio ormonale dopo la sterilizzazione determina sicuramente, seppur in modo complesso, una modificazione del metabolismo. Tuttavia esso si assesta rapidamente ad un nuovo livello. Pertanto l’aumento di peso del nostro animale è largamente e facilmente contenibile con una alimentazione controllata.

- Apparato urinario:

L’incontinenza urinaria che si verifica in una bassa percentuale nelle cagne sterilizzate rappresenta l’unico aspetto negativo di questo intervento chirurgico. Fortunatamente esiste attualmente la possibilità di trattare in modo efficace tale disturbo con un farmaco specifico.

- Comportamento:
Di grande interesse per il proprietario è la scomparsa dei comportamenti rituali legati all’estro.

Nella gatta si assiste alla scomparsa degli insistenti miagolii, particolarmente fastidiosi di notte, tipici di questa fase del suo ciclo riproduttivo.

Nella cagna si elimina il rischio di perversioni dell’istinto materno, quali le frequentemente riscontrate false gravidanze (“accudire la ciabatta”), che sfociano peraltro quasi sempre in alterazioni organiche (gravi mastiti), oltre che in comportamenti aggressivi anche nei confronti del proprietario per turbe dell’istinto di difesa della prole.

Ricordiamoci infine che per la psicologia canina la vera sofferenza consiste nella frustrazione di un istinto, come quello dell’accoppiamento, e NON nella sua eliminazione, di cui il cane non ha coscienza!

 

La processionaria: un insetto pericoloso per gli alberi, l'uomo, gli animali.
di Carlo Miola

Il bruco, che possiamo facilmente incontrare durante una passeggiata in campagna, è ricoperto da peli uricanti e secerne una tossina capace di creare gravi danni anche in seguito ad un fugace contatto.


In questi giorni di primavera, se amate passeggiare all’aria aperta con il vostro fedele compagno a quattro zampe, vi potrà capitare di imbattervi in una fila di curiosi bruchi pelosi: le processionarie. Cercate di evitare il contatto con questi i bruchi: infatti sono molto pericolosi sia per noi e che per i nostri animali.

 

 

Il nome comune di processionaria è dovuto alla caratteristica disposizione che assumono i bruchi quando, marciando sul terreno, procedono tutti in fila ordinata. Per quanto riguarda la processionaria del pino, ogni individuo segue il precedente; la processionaria della quercia invece si sposta in modo differente e dietro il bruco capofila seguono due, poi tre, poi tanti individui (fino a venti bruchi affiancati), per poi diminuire ordinatamente fino a che un solo bruco chiude la "processione".

 

 

 

 

 

Processionaria del pino (larve)                                   Processionaria della quercia (larve)

La processionaria del pino abita prevalentemente il pino nero e il pino silvestre, ma è possibile che il parassita attacchi occasionalmente larici e cedri. Questi parassiti sono molto dannosi per i boschi perché si nutrono delle foglie degli alberi che infestano e sono capaci di privare interi alberi dei loro aghi. L’infestazione è particolarmente diffusa lungo le alberature stradali e nelle aree marginali delle formazioni boscose.

 

 

 

 

La processionaria, come la possiamo incontrare durante le nostre passeggiate, non è altro che la forma larvale di una farfalla notturna.
La metamorfosi da larva ad adulto avviene nei mesi di luglio-agosto; poi dai bozzoli interrati emergono le falene.  L’adulto ha ali larghe 3-4 cm, di colore grigio con delle striature marroni. La vita della farfalla è molto breve e non dura più di 2 giorni: in questa fase le femmine sono si recano sugli alberi ad alto fusto, dove vengono in seguito raggiunte e fecondate dal maschio.

Ogni femmina produce un "ammasso" di uova che viene fissato ad un ramo dell'albero ospitante. Dall’uovo, dopo almeno 4 settimane (quindi nel mese di settembre) nascono le larve. Nonostante la modesta dimensione, le larve sono dotate di forti mandibole in grado di fagocitare i duri aghi già subito dopo la nascita.
In poco tempo, spogliato completamente un ramo, si muovono in fila alla ricerca di nuovo nutrimento.

I bruchi vivono in gruppo. Inizialmente sono nomadi, spostandosi di ramo in ramo costruendo nuovi nidi provvisori, ma intorno alla fine di ottobre formano un nido che ha l’aspetto di un grosso bozzolo setoso e può raggiungere dimensioni davvero ragguardevoli. Nel nido le larve trascorrono tutto l’inverno, per riprendere la loro attività in primavera.

Le processionarie, in genere verso la fine di marzo, lasciano il nido ed iniziano la loro migrazione verso il luogo in cui tesseranno il bozzolo: è durante questa migrazione che ci potrà capitare di incontrarle.
Trovato un posto adatto, si interrano ad una profondità variabile di circa 15 cm. Lo stato di crisalide ha durata di circa un mese, ma può prolungarsi anche per uno o più anni.
L’insetto, raggiunta la maturità, esce dal bozzolo come farfalla e con la riproduzione ha inizio nuovamente il suo ciclo biologico.

La pericolosità dell’insetto per l’uomo e per gli animali è data dal fatto che durante tutte la loro forma larvale, le processionarie sono ricoperte di peli urticanti e per difendersi dai predatori secernono tossine.
I peli si separano facilmente dalla larva a causa del contatto o più semplicemente durante la migrazione dei bruchi sul terreno: quindi in zone particolarmente infestate non è necessario il contatto direttamente con il parassita, ma è sufficiente quello con i peli diffusi nell’ambiente. La particolare struttura uncinata consente ai peli di attaccarsi facilmente a pelle e mucose, provocando reazioni anche gravi.
Chi ha avuto in passato contatti con la processionaria, presenta a successivi contatti reazioni peggiori. In casi gravi può verificarsi uno shock anafilattico, con pericolo di morte.

Diversi sono i sintomi che si manifestano a seconda della zona del corpo interessata.
Per l’uomo, in caso di contatto con la pelle, appare una dolorosa eruzione cutanea con forte prurito. In caso di contatto con gli occhi si sviluppa rapidamente congiuntivite. Se un pelo urticante arriva in profondità del tessuto oculare, si verificano gravi reazioni infiammatorie e, in rari e gravi casi, questo può causare anche cecità.
In caso di inalazione, i peli urticanti irriteranno le vie respiratorie: starnuti, mal di gola, difficoltà nella deglutizione ed eventualmente difficoltà respiratoria (come una crisi asmatica) sono i sintomi più classici.
Al contatto con la cute è possibile il verificarsi di una dermatite pruriginosa anche nei nostri animali, ma per loro fortuna i cani sono ricoperti dal pelo, che in parte li protegge dal contatto con gli agenti urticanti. E’ quindi possibile notare irritazione cutanea solo in zone prive di pelo come l’addome, il tartufo e la parte dorsale del naso, gli spazi interdigitali.
I sintomi di contatto con occhi e mucose respiratorie sono gli stessi descritti già per l’uomo.
Il caso che tuttavia si manifesta con maggiore frequenza in medicina veterinaria (quello decisamente meno probabile nell’uomo)  è il contatto con la mucosa orale in seguito ad ingestione delle larve. Cavalli e cani possono ingerire accidentalmente le larve brucando l’erba o rosicchiando pigne. Spesso i cani cercano di giocare con questi insetti: la loro attenzione viene attirata dalla curiosa processione di bruchi in movimento. In caso di ingestione si può manifestare irritazione, ulcerazioni e altri danni in tutto l’apparato digestivo.
Il primo sintomo è la scialorrea (salivazione abbondantissima) che insorge improvvisamente ed è causata dal semplice contatto con la mucosa orale. Frequentemente si possono produrre ulcerazioni e irritazioni sulle gengive e sulle labbra; talvolta le ulcerazioni evolvono in veri e propri danni necrotici con perdita di porzioni anche estese della lingua.
L’ingestione è spesso accompagnata da vomito, dolore addominale, inappetenza, diarrea: in questo caso i sintomi possono anche perdurare per diversi giorni.
In caso di contatto con la cute (sia delle persone che dell’animale) è importante rimuovere immediatamente i parassiti, lavare abbondantemente con acqua e asportare eventuali peli urticanti residui con uso di strisce adesive (nastro adesivo come per effettuare una ceretta).
In caso di ingestione è importante cercare di rimuovere bruchi eventualmente presenti ancora nel cavo orale; è fondamentale l’utilizzo di guanti per non rimanere urticati a nostra volta.
In qualsiasi caso di contatto con presenza di sintomi è fondamentale consultare il medico (o nel caso degli animali, il veterinario) al più presto.
Non esistono antidoti per la tossina che può solo essere inattivata da temperature superiori ai 60 gradi centigradi. Il lavaggio con una soluzione di bicarbonato può essere efficace in caso di contatto con la cute, ma risulta difficilmente applicabile in caso di ingestione o contatto con la mucosa orale. Quindi la terapia è rivolta a diminuire i sintomi e prevenire le complicanze: antiemetici, gastroprotettori, gel orali per la medicazione delle ferite alla mucosa buccale, antibiotici e antinfiammatori steroidei (cortisonici) sono i farmaci più utilizzati in questi casi.


Nuova proposta enpa cani in spiaggia

 Un piccolo tratto di spiaggia, libera o a prezzi contenuti, in ogni comune della provincia di Savona, accessibile agli animali domestici: è il progetto presentato dall' Enpa ai 15 Comuni costieri che ancora non ce l’hanno.
L’abbandono di cani prima delle vacanze estive, è certamente segno di inciviltà, ma è anche favorito dall’assenza di servizi ed ospitalità nei luoghi di villeggiatura.
La proposta, elaborata dall’Enpa, prevede almeno 10 -15 metri di litorale, con distributore di palette e contenitore per la raccolta delle deiezioni, espositore per l’affissione del regolamento della spiaggia e rubinetto per l’acqua.
L’Enpa continua inoltre a riproporre una serie di iniziative tese a facilitare i turisti che vengono in Riviera con il proprio animale domestico: la promozione dell’accoglienza degli animali al seguito negli alberghi e campeggi, pur nel rispetto dei diritti altrui; il controllo, soprattutto nei giorni caldi estivi, dei parcheggi cittadini esposti al sole, per evitare che i cani vengano lasciati dentro le auto roventi; il servizio, già svolto dalle Guardie Zoofile Enpa, dovrebbe diventare routinario anche per la Polizia Municipale.
Noi crediamo che queste iniziative possano debellare la triste piaga degli abbandoni di cani estivi.

 

tratto da www.cani.com

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE - AIDAA

www.aidaa.net

direttivo.aidaa@libero.it - presidenza.aidaa@libero.it

Telefoni 3478883546-3926552051
Telefono unico nazionale 02.2222.8518

COMUNICATO STAMPA

ANIMALI IN VACANZA : SOLO 58 STABILIMENTI BALNEARI OSPITANO I CANI IN SPIAGGIA

 

Milano (7 giugno 2009) Sono solamente 58 gli stabilimenti balneari in Italia attrezzati per ospitare i cani nelle loro spiagge, e di queste sono pochissime le spiagge pubbliche attrezzate ad ospitare i bagnanti accompagnati da fido, mentre sono diverse centinaia gli alberghi in tutta Italia che accettano di ospitare anche cani ed altri piccoli animali domestici sia nelle località turistiche che nelle città d'arte e in quelle di affari. Sono in notevole crescita anche gli agriturismi che ospitano cani ed altri animali domestici. Da domani sarà possibile avere tutte le informazioni in merito alle località dove si vuole andare in vacanza con fido con gli elenchi degli alberghi, agriturismi, campeggi e spiagge che ospitano anche i cani con i relativi prezzi. Il servizio è assolutamente gratuito ed è fornito come ogni anno da l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE e per avere informazioni è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo caninvacanza@libero..it segnalando la località o la regione dove si vuole andare in vacanza, di quale tipo di struttura si vuole conoscere la disponibilità ed in 72 ore si riceveranno le informazioni in maniera assolutamente gratuita. "Come ogni anno mettiamo a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno un servizio di informazioni relativo alle strutture che ricevono i nostri amici animali nel periodo estivo- ci dice Lorenzo Croce presidente nazionale AIDAA- anche se ancora una volta ci preme sottolineare come siano troppo pochi gli stabilimenti balneari in Italia con spiagge attrezzate per ospitare i turisti ed i loro amici a quattro zampe e che trattandosi di stabilimenti prevalentemente privati i costi di accesso alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe sono a volte troppo alti. Per questo motivo riteniamo fondamentale continuare la nostra battaglia per chiedere che almeno il dieci per cento delle spiagge libere siano attrezzate per ospitare anche i cani ed questo ci pare il minimo in un paese come l'Italia che ha 8.000 chilometri di coste tra marittime, lacuali e dei fiumi battaglia che speriamo ottenga il giusto riconoscimento e alla quale è possibile partecipare firmando sul format www.firmiamo.it/liberaspiaggiapercani


Elenco delle regioni che hanno spiagge aperte ai cani e numero degli stabilimenti balneari e che lo hanno comunicato ad AIDAA

EMILIA ROMAGNA - 14 SPIAGGE PER CANI
TOSCANA 14 SPIAGGIE PER CANI
LIGURIA - 8 SPIAGGE PER CANI
ABRUZZO - 5 SPIAGGE PER CANI
LOMBARDIA 5 SPIAGGE PER CANI
SARDEGNA - 4 SPIAGGE PER CANI
VENETO - 4 SPIAGGE PER CANI
MARCHE - 2 SPIAGGE PER CANI
FRIULI VENEZIA GIULIA - 2 SPIAGGE PER CANI
LAZIO - 1 SPIAGGIA PER CANI

Per info 3926552051-3478883546

Adotta un Cane

 

A tutti quelli che adotteranno un cane tra quelli rinvenuti nel territorio comunale di Pordenone e ricoverati presso il canile "La Cuccia" di Azzano Decimo - Via saccon, 41 - tel 0434 640040

saranno dati 250,00 Euro

con queste modalità:

  • 125 euro dopo un mese dall'adozione dell'animale, presentando una richiesta al Comune di Pordenone. Basterà compilare un modulo disponibile al Servizio Tutela Animali, via San Quirino, 5.
    E' necessario iscrivere il cane, a nome della persona che riceve i 250 euro, all'Anagrafe canina.
    Alla domanda per avere i primi 125 euro bisogna allegare la dichiarazione di presa di consegna del cane rilasciata da "La Cuccia".
  • Gli altri 125 euro saranno consegnati ad un anno esatto dall'adozione del cane, presentando al Servizio Tutela Animali una dichiarazione rilasciata da un veterinario attesatante il buono stato di salute dell'animale. 

Per ciascun richiedente non potranno essere rilasciati più di 250 euro nel corso dell'anno che decorre dalla prima adozione.

Le persone anziane che hanno difficoltà di movimento o che siano in difficltà a raggiungere il canile "La Cuccia" possono telefonare al numero verde 800394328 e l'Associazione Banca del Tempo, previo appuntamento, si renderà disponibile per l'accompagnamento.

Ricordiamo a tutti che le foto dei cani adottabili si possono vedere visitando il sito internet della LAV all'indirizzo www.lavpordenone.altervista.org

Per informazioni rivolgersi al Servizio Tutela Animali

tratto dal sito:  http://www.comune.pordenone.it/comune/progetti/adotta_un_cane

 

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

 

Visto  il  Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto  l'art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista  l'Ordinanza  del  Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente  «Tutela  dell'incolumita'  pubblica dall'aggressione dei cani»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto  di  dover  adottare  una  nuova  Ordinanza in materia, in quanto   l'allegato  A  non  solo  non  ha  ridotto  gli episodi di aggressione  ma,  come  confermato  dalla  letteratura scientifica di Medicina  Veterinaria,  non  e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  mantenere,  in  attesa dell'emanazione  di  una  disciplina  normativa  organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;

Vista   la  sentenza  della  III  sezione  penale  della  Corte  di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha  ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che  causa  al  cane  una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;

Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione  al Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

 

ORDINA:

Art. 1.

1   Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia civilmente  che  penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.


2 Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

 

3 Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o  cose  il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

 

a.  utilizzare  sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt  1,50  durante  la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi  aperti  al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b.  portare  con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al  cane  in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d.   acquisire   un   cane   assumendo   informazioni   sulle  sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e.  assicurare  che  il  cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche  esigenze  di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4.  Vengono  istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con  rilascio  di  specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi  sono  organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende   sanitarie   locali,   in   collaborazione  con  gli  ordini professionali   dei   medici  veterinari,  le  facolta'  di  medicina veterinaria,   le  associazioni  veterinarie  e  le  associazioni  di protezione degli animali.

5.   Il   medico   veterinario   libero  professionista  informa  i proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari  della  ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

6.  I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di  tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo  di  svolgere  i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con  proprio  decreto,  emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  ordinanza,  stabilisce  i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4

 

Art. 2.

1. Sono vietati:

 

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività ;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività ;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

 

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dellâ'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

 

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità  curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

 

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

 

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse

.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato al'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

 

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità  delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità  di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

 

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

 

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

 

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

 

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità  di mente.

 

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

 

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità  secondo le disposizioni in vigore.

 

Art 7

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

 

Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004


 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

     1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

 

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

 

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

 

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

 

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
    1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
    2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

 

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

 

    2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

 

    3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

 

 

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

     1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

 

    2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

 

    3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

 

 

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

     1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

 

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

 

    2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

 

    2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

 

    3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

 

 

Art. 5.

(Attività formative)

     1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

 

Art. 6.

(Vigilanza)

     1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

 

    2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

 

    3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

 

 

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

     1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

 

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

     1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

 

    2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

 

    3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

 

 

Art. 9.

(Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.